Dati e Statuto
STATUTO DELLA FONDAZIONE
ERNESTO BALDUCCI ETS
Art.1
(Denominazione)
Per iniziativa del Comitato «Ernesto Balducci», in persona del suo
Presidente, è costituita una fondazione denominata “Fondazione
Ernesto Balducci ETS Ente del Terzo Settore”.
Art.2
(Sede)
La Fondazione ha sede in Fiesole (Firenze), località San Domenico di
Fiesole, via della Badia dei Roccettini, n. c. 9.
Art.3
(Finalità)
La Fondazione si propone di realizzare le seguenti attività di interesse
sociale:
– Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
– Formazione universitaria e post universitaria
– Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreativa di interesse sociale, incluse attività editoriali,
la Fondazione nello specifico si propone di:
a) proseguire l’impegno culturale, pedagogico, civile e religioso
di Ernesto Balducci;
b) promuovere iniziative politiche e sociali volte allo sviluppo di
una cultura della pace e di una civiltà interetnica ispirata alla
concezione balducciana dell’uomo planetario, e in genere
orientate ad approfondire le tematiche che hanno caratterizzato
l’impegno culturale e sociale di Ernesto Balducci;
c) contribuire a una cultura della trasformazione sociale, diretta,
con metodo autenticamente laico, alla difesa dei diritti dell’uomo
e alla liberazione degli oppressi;
d) favorire la crescita, soprattutto nelle giovani generazioni, di
esperienze culturali, religiose e politiche, capaci di rinnovare le
istituzioni e di esprimere e sollecitare le potenzialità creative
presenti nella società;e) svolgere ricerche scientifiche, anche per conto di
amministrazioni pubbliche e soggetti privati, sulle aree tematiche
che hanno caratterizzato l’impegno culturale di Ernesto Balducci.
Prevalentemente i precisati scopi saranno perseguiti e realizzati
nell’ambito del territorio della Regione Toscana.
La Fondazione non ha scopo di lucro per cui è fatto espresso
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve e capitali durante tutta la vita della
Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge.
Art.4
(Attività)
Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari la Fondazione potrà
svolgere anche attività diverse: le seguenti attività:
a) tutelare, promuovere e valorizzare l’archivio di padre Balducci,
archivio di interesse storico riconosciuto ai sensi del Regio Decreto 30
settembre 1939, n. 1409, e successive norme in materia, e la sua
biblioteca;
b) raccogliere e pubblicare i manoscritti di Ernesto Balducci e i testi
delle sue conferenze, omelie e discorsi vari; promuovere la
pubblicazione dell’opera omnia;
c) istituire borse di studio e premi intitolati a Ernesto Balducci o
collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri
soggetti;
d) promuovere, in particolar modo nei giovani, la formazione di una
cultura interetnica e planetaria orientata alla pace, al rispetto della
natura e dell’ambiente e all’affermazione dei valori umani;
e) organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni,
seminari, incontri e dibattiti a livello nazionale e internazionale;
f) pubblicare, direttamente o indirettamente, libri; acquisire la titolarità
o dar vita a riviste e pubblicazioni periodiche (anche avvalendosi delle
nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali),
provvedendo alla loro pubblicazione sia direttamente siaindirettamente, anche attraverso contratti di edizione e/o cessione a vario titolo (affitto, usufrutto o comodato) delle relative testate;
g) stimolare nelle organizzazioni ecclesiali e religiose la sensibilità allo
spirito profetico e alla testimonianza di Ernesto Balducci;
h) favorire ogni iniziativa nazionale o internazionale idonea a gestire
l’eredità spirituale di Balducci; e in genere svolgere tutte le attività
comunque intese alla realizzazione delle finalità statutarie, anche
promuovendo la creazione o il potenziamento ed il coordinamento di
Comitati, Associazioni o Enti che, nelle varie realtà locali o settoriali,
cooperino ai fini statutari (ed in particolare quelle della Comunità di
Badia Fiesolana);
i) concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni
aventi scopi affini o strumentali ai propri;
l) partecipare ad altre Istituzioni, Enti, Consorzi e Associazioni e
Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari
ai propri;
m) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico,
ritenuta utile o necessaria per gli scopi istituzionali della Fondazione.
Sempre per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione, potrà promuovere occasionalmente raccolte
pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o servizi di modico
valore, provvedendo a redigere uno specifico rendiconto.
La Fondazione potrà svolgere anche attività diverse, dandone specifica
menzione del carattere secondario nel bilancio di esercizio.
Art.5
(Patrimonio)
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dall’archivio e dalla biblioteca di Ernesto Balducci, che i suoi eredi
legittimi hanno apportato in dotazione alla Fondazione;
b) dai diritti derivanti dalla utilizzazione e pubblicazione delle opere di
Ernesto Balducci;
c) dai fondi raccolti dal Comitato Ernesto Balducci;d) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e
quant’altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione e donazione
e da ogni altra elargizione liberale;
e) dai contributi erogati dallo Stato, dalla Regione Toscana e da altri
Enti pubblici o privati e da persone fisiche, in quanto destinati a
incrementare il patrimonio, salva l’accettazione da parte del Consiglio
di Amministrazione;
f) dalle quote versate da Enti pubblici o privati o persone fisiche che
prestino adesione o sostegno alla Fondazione, e sempre che siano
accettate dal Consiglio di Amministrazione;
g) dai redditi, dalle entrate e dalle elargizioni di qualsiasi genere che il
Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare a incremento del
patrimonio
Art. 6
(Entrate)
Le entrate della Fondazione sono costituite:
a) dai redditi del proprio patrimonio;
b) dai compensi e dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dalla
Fondazione, salve le limitazioni di cui al precedente articolo;
c) dalle sovvenzioni specificamente vincolate alla erogazione di borse
di studio e premi, alla realizzazione di specifici programmi di ricerca,
pubblicazioni, iniziative o alla promozione di seminari e convegni
attinenti agli scopi statutari;
d) dalle somme annualmente versate dai membri del Comitato dei
sostenitori, a norma dell’art.14;
e) dai proventi delle attività economiche strumentali alla realizzazione
dei fini istituzionali, eventualmente svolte.
Art.7
(Organi)
Gli organi della Fondazione sono:
– il Presidente;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Direttore;- il Comitato dei sostenitori;
– il Comitato Scientifico.
Art.8
(Consiglio di Amministrazione: composizione)
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati nel
modo seguente:
a) un membro designato dagli eredi di Ernesto Balducci e dai loro
discendenti diretti;
b) due membri designati dai Padri Scolopi della Provincia Toscana;
c) due membri designati dall’Assemblea della Comunità di Badia
Fiesolana fra i suoi componenti.
Se alla scadenza naturale del mandato coloro che sono legittimati alla
designazione dei membri di cui alle lett. a) b) e c) non provvedono entro
il giorno della riunione annuale del Comitato dei sostenitori (di cui al
successivo art. 15) a dare comunicazione del relativo nominativo alla
Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvede all’integrazione
mediante cooptazione di soggetto scelto a propria discrezione.
d) due membri eletti fra i suoi componenti dal Comitato dei sostenitori.
Partecipano altresì al Consiglio di Amministrazione, con diritto di
parola e voto, il Direttore, il Presidente del Comitato Scientifico ed il
Responsabile della Sezione di questo che si occupa dell’archivio e della
biblioteca.
Art.9
(Consiglio di Amministrazione: durata e sostituzione dei componenti)
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica
quattro anni e sono immediatamente rieleggibili.
Sono dichiarati decaduti, con delibera del Consiglio di
Amministrazione, se rimangono assenti ingiustificati per almeno tre
riunioni nell’arco del mandato.
In caso di rinuncia, morte o decadenza di un membro di cui alla lett. d)
del superiore art. 8), il Consiglio di Amministrazione lo sostituisce, sino
alla scadenza naturale del proprio mandato, mediante cooptazione.In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro di cui alle
lett. a), b) e c) del superiore art. 8), coloro che hanno titolo alla sua
designazione provvedono entro NOVANTA giorni a nominare un
sostituto sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio. In
difetto, il Consiglio di Amministrazione provvede del pari alla
cooptazione di un sostituto a norma del comma precedente.
Art.10
(Consiglio di Amministrazione: funzioni)
Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale per il
funzionamento e l’amministrazione della Fondazione, con ogni potere
di gestione ordinaria e straordinaria. A tal fine, il Consiglio di
Amministrazione potrà compiere tutti gli atti che riterrà utili, necessari
od opportuni per il perseguimento degli scopi istituzionali e per
l’esercizio delle attività della Fondazione, ivi compresi tutti gli atti
riguardanti amministrazione, utilizzazione e disposizione del
patrimonio e delle risorse finanziarie, organizzazione e funzionamento
dei servizi, rapporti con il personale.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a) discute e approva i programmi e le iniziative della Fondazione;
b) discute e approva, in particolare, i programmi scientifici, inclusi
quelli annuali, su proposta del comitato scientifico;
c) discute e approva il bilancio, preventivo e consuntivo, per ogni anno
finanziario;
d) dispone il più conveniente impiego dei fondi e sulla erogazione delle
rendite e delle entrate, se del caso destinandole in parte a patrimonio;
fissa annualmente l’ammontare minimo delle liquidità patrimoniali;
delibera sull’accettazione di beni, contributi e quote di cui all’art. 5);
e) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti: sulla avvenuta
decadenza di propri membri assenti ingiustificati, ai sensi del
precedente art. 9); sulla eventuale cooptazione di nuovi membri, nelle
ipotesi di cui ai precedenti artt. 8 e 9); sulle modifiche da apportare allo
statuto, nonché sulla trasformazione e la estinzione della Fondazione;f) elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il VicePresidente e può delegare ad essi poteri determinati, esclusi quelli di cui
alle lettere c), e) e g), con facoltà, per il primo, di subdelega;
g) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore;
h) nomina e revoca, su proposta del Presidente, i membri del Comitato
Scientifico, del quale disciplina, con apposito Regolamento, le
competenze, le modalità di con vocazione, il funzionamento e
l’eventuale articolazione interna nonché le competenze specifiche di
tali articolazioni;
i) nomina il Presidente del Comitato Scientifico su designazione di
quest’ultimo e fra i suoi componenti;
l) delibera in ordine all’utilizzazione dei beni della Fondazione, ed in
particolare dei diritti sugli scritti di padre Ernesto Balducci,
autorizzandone la pubblicazione;
m) discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con
organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri, nonché con persone
fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della
Fondazione;
n) stabilisce gli eventuali rimborsi spese dei membri del Consiglio di
Amministrazione, del Direttore e dei membri del Consiglio Scientifico;
delibera sull’assegnazione a tali soggetti di specifici incarichi,
stabilendone eventualmente il relativo compenso;
o) delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori e ne fissa
l’eventuale compenso;
p) può delegare a uno o più consiglieri o al Direttore Generale lo
svolgimento di determinate attività ed in particolare quella di
coordinamento, promozione e potenziamento dell’attività dei Comitati,
Associazioni o Enti (di cui al superiore art. 4 lett. h);
q) stabilisce l’ammontare e le modalità di pagamento del contributo
annuale dovuto dai componenti del Comitato dei sostenitori (del quale
al successivo art. 14); approva la partecipazione di nuovi componenti a
tale Comitato; ne dichiara l’esclusione; aggiorna annualmente, e
conserva presso la sede della Fondazione, l’elenco dei componenti del
Comitato dei sostenitori, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.Art.11
(Consiglio di Amministrazione: funzionamento)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante
avviso da inviare al domicilio di ciascun consigliere con lettera, con
telegramma, con fax o e-mail, almeno cinque giorni prima di quello
fissato per l’adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini
più brevi ed anche verbalmente.
In particolare, ogni Consiglio di Amministrazione appena eletto si
riunisce invece su convocazione, anche verbale, del membro più
anziano per età e delibera preliminarmente, a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla elezione del nuovo Presidente e, solo in caso di sua
riunione in forma totalitaria, anche su ogni altro argomento venga
concordemente posto all’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione,
o in qualsiasi altro luogo, almeno tre volte l’anno, e comunque tutte le
volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta
da non meno di tre consiglieri.
All’inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina,
anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale
della riunione sotto la direzione del Presidente.
Salvo quanto precisato in ordine alla prima riunione, le deliberazioni
sono valide se e’ presente la maggioranza dei consiglieri dei quali al
superiore art. 8) lett. a), b), c) e d), e se hanno ricevuto il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante
il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento,
quello del Vice-Presidente o, altrimenti, del Consigliere più anziano per
età.
È esclusa la delega del voto.
Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di
voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal
Presidente.
Ogni membro della Fondazione ha diritto di esaminare i libri sociali.Art.12
(Presidente e Vice Presidente)
Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di
Amministrazione tra i propri componenti.
Dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile.
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;
b) esercita i poteri riconosciutigli da questo Statuto e quelli che gli
vengono delegati dal Consiglio a norma dell’art.10 lettera f);
c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e
del Comitato dei Sostenitori; ne esegue o ne fa eseguire i deliberati;
d) convoca anche su richiesta del suo Presidente o di almeno 1/3 dei
componenti le riunioni del Comitato Scientifico; vi partecipa;
e) vigila sulla conservazione e l’uso dell’archivio e della biblioteca;
f) ha il potere di ordinaria amministrazione dei beni della Fondazione
ma, nell’esercizio di tale potere, non può eseguire singoli pagamenti né
assumere singoli impegni di spesa eccedenti, ciascuno, l’ammontare di
euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), salvo diversa specifica
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Può adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti di competenza del
Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della approvazione dei
bilanci e delle modifiche statutarie: i provvedimenti così adottati
dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima riunione successiva,
che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e
tenersi entro trenta giorni dall’assunzione del provvedimento.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale, attiva e
passiva, della Fondazione, con facoltà di designare a tal fine avvocati.
Il Presidente ha altresì facoltà, anche al fine ora precisato, di farsi
sostituire da uno o più procuratori speciali con uguali o più limitati
poteri e di sostituire a sé, in tutto o in parte, il Direttore, nello
svolgimento delle mansioni propositive, esecutive e di coordinamento,
determinandone i poteri.
Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, può nominare
tra i suoi componenti anche un Vice-Presidente, con il compito disvolgere le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di
quest’ultimo.
Il Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi e con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può
revocare il mandato sia al Presidente sia al Vice-Presidente.
Art.13
(Direttore)
Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra persone estranee al
Consiglio, un Direttore quale organo esecutivo.
Il Direttore ha, in particolare, il compito di:
a) collaborare, con il Presidente, allo svolgimento di tutte le attività
della Fondazione;
b) curare, in stretto contatto con il Presidente, l’esecuzione dei deliberati
del Consiglio;
c) partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico e delle sue
eventuali Sezioni;
d) svolgere tutte le funzioni che gli siano formalmente delegate dal
Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente.
Il Direttore in carica quattro anni ed è immediatamente rinominabile.
La nomina del Direttore viene deliberata dal Consiglio di
Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su
proposta del Presidente. Con la stessa maggioranza, il Consiglio di
Amministrazione può, su proposta del Presidente, revocarlo, ove
ricorrano gravi motivi.
Art.14
(Comitato dei sostenitori: composizione)
Il Comitato dei sostenitori è composto dai membri del Comitato per la
costituzione della Fondazione Ernesto Balducci, quali risultano
dall’elenco firmato dal Presidente e conservato agli atti della
Fondazione, nonché dalle persone fisiche, Comitati, Associazioni o
Enti, che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione, la cui
partecipazione al Comitato dei sostenitori sia approvata dal Consigliodi Amministrazione, salva la ratifica del Comitato stesso nella sua
riunione annuale.
I componenti del Comitato dei sostenitori sono esclusi qualora, alla data
della riunione annuale del Comitato, non siano in regola con il
versamento del contributo annuale stabilito, nell’ammontare e nelle
scadenze, dal Consiglio di Amministrazione.
L’esclusione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, nella
prima riunione successiva a quella annuale del Comitato.
Art.15
(Comitato dei sostenitori: funzionamento e poteri)
Il Comitato dei sostenitori si riunisce una volta l’anno, e tutte le volte
che ne facciano richiesta un terzo dei membri del Consiglio di
Amministrazione o un quinto dei componenti del Comitato stesso.
La riunione annuale avviene nella sede della Fondazione o in altra sede
opportuna, su convocazione del Presidente del Consiglio di
Amministrazione mediante affissione nella sede della Fondazione
dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno
dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, nonché mediante
invio in tempo utile di comunicazione scritta.
Negli altri casi, la convocazione, sempre a cura del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, avviene mediante pubblicazione
dell’avviso, con relativo ordine del giorno, su mezzi di idonea
comunicazione, almeno venti giorni prima di quello fissato per
l’adunanza.
Le riunioni del Comitato dei sostenitori sono presiedute dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato.
Il Comitato delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in
prima convocazione; a maggioranza semplice dei presenti, in seconda
convocazione.
Il diritto di voto per i Comitati, Associazioni o Enti, e in genere per i
membri diversi dalle persone fisiche, è subordinato alla comunicazione
del nominativo del rappresentante, che deve avvenire a mani del
Presidente del Consiglio di Amministrazione o del suo delegato per
l’assemblea, prima dell’apertura dell’assemblea stessa.E’ esclusa la delega del voto.
Il Comitato svolge, oltre a quelle elettive di cui agli articoli precedenti,
funzioni di indirizzo sulla attività del Consiglio di Amministrazione.
In tale ambito ha il potere di emanare, a maggioranza dei presenti,
proposte ed indirizzi per l’attività del Consiglio di Amministrazione.
Art.16
(Comitato Scientifico)
Il Comitato Scientifico è composto da studiosi e testimoni, italiani o
stranieri, che godano di particolare prestigio e considerazione quali
esperti nei settori di attività della Fondazione.
I membri del Comitato Scientifico sono nominati e revocati dal
Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, su proposta del Presidente. Durano in carica quattro anni
e possono essere nuovamente nominati.
Il Comitato Scientifico può articolarsi, in Sezioni, una delle quali,
necessaria, cura la conservazione e l’uso dell’archivio e della biblioteca.
Il Consiglio di Amministrazione:
– nomina, tra i membri del Comitato Scientifico e su designazione di
questo, il Presidente del Comitato Scientifico stesso, che dura in carica
quattro anni (ma comunque non oltre la durata del Consiglio di
Amministrazione che lo ha nominato) – tale carica e’ immediatamente
rinnovabile;
– disciplina, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di
convocazione e funzionamento del Comitato Scientifico ed in
particolare la sua eventuale articolazione in Sezioni (oltre quella,
necessaria, che custodisce l’archivio e la biblioteca) e le loro specifiche
competenze.
Il Presidente convoca, anche su richiesta del Presidente del Comitato
Scientifico o di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, le riunioni
del Comitato stesso, ai sensi del superiore art. 12 lett. d), e vi partecipa.
Il Presidente del Comitato Scientifico presiede le riunioni del Comitato
stesso; nomina, fra i componenti delle Sezioni, eventuali e necessaria, i
relativi Responsabili e ne dispone la revoca.Il Comitato scientifico discute i programmi scientifici e le iniziative
culturali, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di
Amministrazione, e collabora con il Presidente alla realizzazione di
quelli approvati.
Art.17
(Cariche sociali)
Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente,
di Vice-Presidente, di Direttore, di membro del Comitato Scientifico, di
suo Presidente e di Responsabile delle Sezioni in cui tale Comitato si
articola, sono gratuite, salvi i rimborsi spese ed i compensi per specifici
incarichi disposti ai sensi dell’art. 10).
La carica di Consigliere di Amministrazione, oltre che con quella di
Direttore, è incompatibile con quella di Presidente del Comitato
Scientifico e di Responsabile delle Sezioni in cui questo si articola.
Art.18
(Durata, trasformazione, estinzione)
La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o
scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il
Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti, delibera l’estinzione o la trasformazione o la fusione della
Fondazione.
In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione dovrà essere
devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe.
L’Archivio e la Biblioteca della Fondazione, considerata la loro
importanza anche sul piano religioso, saranno comunque unitariamente
devoluti a favore dell’Ordine degli Scolopi.
Art.19
(Esercizio finanziario)
L’esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31
dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede
a redigere il bilancio consuntivo, accompagnandolo con apposita
relazione illustrativa.
Entro il 31 dicembre di ogni anno approva altresì il bilancio preventivo
per l’anno successivo.
I bilanci resteranno depositati presso la sede della Fondazione nei dieci
giorni che precedono l’adunanza annuale del Comitato dei sostenitori.
Qualunque sostenitore può prenderne visione e chiederne copia.
Il Consiglio di Amministrazione, ove si raggiungano le soglie imposte
dalla legge ,dovrà redigere un bilancio sociale .
La Fondazione nomina un organo di controllo monocratico o
collegiale, secondo le disposizioni di legge. Ove siano superati i limiti
di cui art. 31 Dlgs117/2017 Codice terzo Settore, si provvederà alla
nomina di un revisore dei conti o società di revisione.
Art. 20
(Norme transitorie)
Ricorrendone le condizioni, la Fondazione può continuare a fregiarsi
dell’acronimo ONLUS, osservando di fatto tutte le prescrizioni di cui
all’art. 10 del D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni.
La Fondazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione
di Ente del Terzo Settore o dell’acronimo ETS, a seguito dell’iscrizione
nel relativo Registro Unico Nazionale.
Art.21
(Rinvio)
Per quanto non previsto col presente statuto si applicano le norme del
codice civile in materia di Fondazioni